La scelta di trasformazione dell 'ente
(da effettuarsi entro il 31 ottobre 2003)

Dallo schema risulta che la Legge regionale
ha imposto alle singole II.PP.BB. di decidere entro il 31 ottobre 2003
- se mantenere la propria natura giuridica pubblica (ASP o Azienda di
Servizi alla Persona)
- se configurarsi come enti di diritto privato, sotto forma di fondazioni
o di associazioni, mantenendo comunque inalterata la capacità
di accedere ai contributi pubblici.
Che cosa è una Fondazione
La Fondazione, la cui "vita" è regolata dagli artt.
14 e segg. del Codice Civile Italiano, è un'istituzione di carattere
privato senza finalità di lucro. Dotata di una propria organizzazione
e di propri organi di governo, la fondazione utilizza le proprie risorse
finanziarie per scopi educativi, culturali, religiosi, sociali o per
altri scopi di pubblica utilità.
Le principali norme organizzative per il corretto funzionamento dell'ente
sono raccolte nel suo statuto, che costituisce
parte integrante dell'atto di fondazione.
Che cosa è
una Fondazione Onlus
Il termine ONLUS deriva da "Organizzazioni non lucrative di utilità
sociale" e riguarda le associazioni, gli enti e le cooperative
"no-profit" che a vario titolo operano sul territorio nazionale;
questi enti non commerciali, in ragione delle attività svolte
e dei soggetti a cui si rivolgono, ricevono notevoli benefici fiscali.
Le aree di intervento
delle Onlus
Requisiti per inquadrare
l'ente come ONLUS
- natura privatistica dell'ente (gli enti pubblici sono esclusi)
- perseguimento esclusivo di fini solidaristici
- campo di applicazione: assistenza, beneficenza, istruzione, ricerca,
tutela naturalistica e dell'ambiente, cultura, arte, sport
- democraticità dello statuto
- trasparenza dei bilanci
- obbligo di destinazione dei beni, residuati allo scioglimento a favore
di altre ONLUS o a fini di pubblica utilità
- limitazioni sugli emolumenti degli amministratori e sui compensi a terzi
- divieto di distribuire utili
- divieto di cedere beni o servizi agli associati a condizioni più
favorevoli.
Le tipologie giuridiche ammesse/non ammesse
alla qualifica di Onlus
L'art. 10 del Decreto 460/97 individua in maniera
precisa sia gli Enti che possono acquisire la qualifica di ONLUS sia
gli Enti che in ogni caso sono esclusi da tale qualifica.
Soggetti ammessi |
Soggetti non
ammessi |
- Associazioni
riconosciute e non riconosciute
- Fondazioni
- Società cooperative
- Altri enti di diritto privato con o senza personalità
giuridica
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1. Enti pubblici
2. Società commerciali non cooperative
3. Partiti e movimenti politici
4. Consorzi tra cooperative
5. Organizzazioni sindacali
6. Associazioni di categoria
7. Associazioni fra datori di lavoro
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Art. 10 D.lgs. 4/12/1997 n.460
Possono essere qualificati
soggetti svantaggiati gli utenti di una RSA?
La questione è ancora aperta. Tra
i requisiti per il riconoscimento O.n.l.u.s. è richiesta la finalità
di solidarietà sociale.
Nella Circolare n.168/E del 26.6.1998 si precisa che la condizione di
"SVANTAGGIO" può essere riscontrata nei seguenti casi
-
disabili fisici
e psichici affetti da malattie, comportamenti e
menomazioni non temporanee;
-
tossicodipendenti;
-
alcolisti;
-
indigenti;
-
anziani non autosufficienti
in condizioni di disagio economico;
-
minori abbandonati
o in situazioni di disadattamento o devianza;
-
profughi;
-
immigrati non abbienti.
Conclusione: in applicazione del D.lgs.
n.460, gli anziani non autosufficienti, per essere considerati soggetti
svantaggiati, devono essere inquadrati necessariamente in uno degli
svantaggi previsti: fisico, psichico, emarginazione, grave disagio economico
familiare.
La condizione di non autosufficienza non basta. Tuttavia sembra illogico
(in rapporto al testo della normativa delle Onlus) pretendere che, oltre
ad uno svantaggio fisico o psichico di un non autosufficiente, vi debba
essere necessariamente anche lo svantaggio economico e viceversa.
Le principali agevolazioni per le Onlus
- contabilita' estremamente semplificata
- IVA sugli acquisti al 5%
- non imponibilita' ai fini delle Imposte Dirette, dell'IVA e dell'Imposta
sugli Spettacoli dei proventi di attivita' funzionali al perseguimento
degli scopi sociali anche se fiscalmente
commerciali
- esenzione bollo, concessioni governative ecc.
- tasse di registro in misura fissa
- imposta ipotecaria sugli acquisti di immobili in misura fissa
- esenzione INVIM sulle compravendite immobiliari
- deducibilita' fino a tre milioni degli atti di liberalita' di privati
fatti alle ONLUS
- disciplina speciale per le cessioni gratuite di beni e servizi dalle
societa' commerciali alle ONLUS
- esenzione totale sulle sottoscrizioni pubbliche legate a speciali
ricorrenze.
Le sanzioni:
- anzitutto è prevista la responsabilità solidale e personale
dei legali rappresentanti e dei componenti agli organi direttivi per
le imposte e le relative sanzioni
- inoltre la violazione dei requisiti indicati al punto secondo e necessari
per godere del regime agevolato comporta:
a) sanzioni penali per gli amministratori;
b) lo scioglimento dell'organizzazione;
c) l'intervento del Tribunale per la devoluzione dei beni."
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